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Art. 23 Obbligo di fornire informazioni
1 Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti. 2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom e al segretariato specializzato la documentazione necessaria per verificare l’adempimento dei requisiti legali e allestire una statistica dei servizi postali. 3 La Posta deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, nonché per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l’articolo 19. |