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Art. 28 Trattamento di dati personali 12
Per adempiere i loro compiti legali, la PostCom e l’organo di conciliazione possono trattare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni penali. 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 67 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |