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Art. 29
1 La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi. 2 In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l’organo di conciliazione. 3 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell’organo di conciliazione è favorevole al cliente, il fornitore di servizi postali gli restituisce l’emolumento. 4 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione. |