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Art. 30
1 La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le proprie decisioni e prestazioni. Inoltre, riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti. 2 La tassa di vigilanza è riscossa in base ai costi di vigilanza dell’anno precedente. L’importo è calcolato secondo l’entità dei servizi postali forniti, in particolare secondo il numero di invii postali. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare all’autorità competente la fissazione degli emolumenti di importanza secondaria. |