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Art. 32 Servizio universale
1 La Posta assicura in tutto il Paese un servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. 2Nell’ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. 3 Le prestazioni devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. La Posta organizza l’accesso in base alle esigenze della popolazione. Per le persone disabili, garantisce un accesso senza ostacoli al traffico elettronico dei pagamenti. 4 Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio e determina le condizioni d’accesso dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni. |