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Art. 35 Valutazione e rapporto
1 Il Consiglio federale valuta le conseguenze della liberalizzazione del mercato fino a 50 g in Svizzera e della liberalizzazione completa in Europa. 2 Sottopone al Parlamento entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge un rapporto in cui presenta proposte per il seguito. |