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Art. 37 Concessioni secondo il diritto anteriore
1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 199714 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza. 2 Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime. |