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Art. 7 Scambio di indirizzi
1 Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una corretta distribuzione degli invii postali. 2 I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono scambiare senza indugio questi dati con altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione. 3 Gli indirizzi possono essere trasmessi a terzi unicamente con il consenso della persona interessata. 4 Agli accordi e alle decisioni sullo scambio di indirizzi si applicano le disposizioni dell’articolo 6 capoversi 2–4. 5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per lo scambio, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi. 6 Rimane salva l’autorizzazione di trasmettere indirizzi conformemente alla legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri. |