Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 13 Diritto alle prestazioni
1Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:
2Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata. 1 Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003, alla fine del presente testo. |
