Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia
1La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione). 2L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne2 e per gli uomini. 3Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |
