Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 15 Avere di vecchiaia
1L’avere di vecchiaia consta:
2Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.6 3Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali. 4Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.7 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |
