Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 19 Coniuge superstite
1Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
2Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un’indennità unica pari a tre rendite annuali. 3Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |
