Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 24 Ammontare della rendita
1L’assicurato ha diritto:
2La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni2. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003. 3L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:
4Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza. 5La rendita d’invalidità è adeguata se nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC3. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |
