Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’AI
1Se la rendita dell’AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado d’invalidità, l’assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all’istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d’invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8a LAI2 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione. 2La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l’assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI. 3Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l’istituto di previdenza può ridurre la rendita d’invalidità fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell’assicurato. 1 Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). |