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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 30bCostituzione in pegno
L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331d del Codice delle obbligazioni1.