Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 30d Rimborso
1L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, qualora:
2L’assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3. 3Il rimborso è autorizzato:
4Se, entro un termine di due anni, l’assicurato intende reinvestire il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio. 5In caso d’alienazione della proprietà dell’abitazione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore. 6Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.1 1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |