Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 33a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato
1Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento. 3La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni1 non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro. |