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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 33bEsercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento
Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.