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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

del 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020)

Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento

Nel suo re­go­la­men­to l’isti­tu­to di pre­vi­den­za può pre­ve­de­re la pos­si­bi­li­tà per l’as­si­cu­ra­to di chie­de­re che la sua pre­vi­den­za sia pro­trat­ta fi­no al­la con­clu­sio­ne dell’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va, ma al mas­si­mo fi­no al com­pi­men­to dei 70 an­ni.