Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 35a Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
1Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. 2Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. 1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |