Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 37a Consenso alla liquidazione in capitale
1Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile. 2Finché l’assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l’istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale. 1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |