Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 41 Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti
1I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato. 2I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 del Codice delle obbligazioni2 sono applicabili. 3Dopo dieci anni dall’età ordinaria di pensionamento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro. 4Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell’assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell’assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3. 5Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l’assicurato o i suoi eredi ne provino l’esistenza. 6Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l’assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni. 7I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni. 8Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell’esercizio dei diritti da parte degli assicurati. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |