Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 44 Diritto all’assicurazione
1Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori. 2Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore. |