Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro
1Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 21 330 franchi1 può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.2 2Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l’istituto collettore. 3Se il lavoratore paga direttamente i contributi all’istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L’importo del contributo del datore di lavoro risulta da un’attestazione dell’istituto di previdenza. 4Ad istanza del lavoratore, l’istituto di previdenza provvede all’incasso nei confronti dei datori di lavoro. 1 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3537). |