Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 5 Disposizioni comuni
1La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).1 2Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio (LFLP).3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |