Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 53h Organizzazione
1L’organo supremo della fondazione d’investimento è l’assemblea degli investitori. 2Il consiglio di fondazione è l’organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d’investimento. 3L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione d’investimento. |