Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 53i Patrimonio
1Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. 2Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri1. 3Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. 4In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:
5La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base. 1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS171.10). |