Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 54 Costituzione
1Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente. 2Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:
3Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale. 4Le fondazioni sono autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. |