Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età
1L’istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell’anno civile trascorso. 2Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento. 3Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l’intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all’assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro. 4Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente. 5Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:
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