Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 61 Autorità di vigilanza
1I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.3 2I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l’autorità di vigilanza competente. 3L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. 4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |