Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 62a Strumenti di vigilanza
1Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione. 2Se necessario, l’autorità di vigilanza può:
3Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |