Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 7 Salario minimo ed età
1I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21 330 franchi1 sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.2 2È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe. 1 Nuovo importo giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3537). |