Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 75 Contravvenzioni
1. Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente, o lo impedisce altrimenti, chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero, è punito con l’arresto o con la multa fino 10 000 franchi se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale1 commina una pena più grave.2 2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale. 1 RS 311.0 |