Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.1 Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento. 2Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). |
