Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 8 Salario coordinato
1Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 24 885 sino a 85 320 franchi1. Tale parte è detta salario coordinato.2 2Se ammonta a meno di 3555 franchi3 all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo.4 3Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni5 oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.6 1 Nuovi importi giusta l’art. 5 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3537). |
