Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
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Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza
1I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. 2Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. |
