Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàdel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 86 Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205). |