1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
- a.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
- b.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento;
- e.
- alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
- f.3
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile4;
- g.5
- ...
2Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.6 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
- c.
- alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19928 sulla statistica federale;
- e.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- f.9
- all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI10 o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
- g.11
- al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201512 sulle attività informative.
3I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196513 sull’imposta preventiva.
4I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.
5Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
6Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
7Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
8I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
2 RS 281.1
3 Introdotto dal n. 27 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 RS 210
5 Introdotta dal n. 10 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogata dal n. II 16 dell’all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
6 Introdotta dal n. 9 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
7 RS 642.11
8 RS 431.01
9 Introdotta dal n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
10 RS 831.20
11 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta il n. II 16 dell’all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
12 RS 121
13 RS 642.21