Legge federale
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Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 174
1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza. 2 Per ottenere l’abilitazione i periti devono:
3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione. 174 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). |