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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 53iPatrimonio
1 Il patrimonio complessivo della fondazione d’investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d’investimento. L’assemblea degli investitori emana disposizioni sull’investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
2 Il patrimonio d’investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d’investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d’investimento o è strutturato in più gruppi d’investimento. I gruppi d’investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri192.
3 Un gruppo d’investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
4 In caso di fallimento della fondazione d’investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d’investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell’attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d’investimento:
a.
le rimunerazioni previste dal contratto;
b.
la liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d’investimento;
c.
il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
5 La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all’interno del medesimo gruppo d’investimento o all’interno del patrimonio di base.