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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 52eCompiti del perito in materia di previdenza professionale 186187
1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:
a.
l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
b.
le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:
a.
il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
b.
le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.
186 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).