Legge federale
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Art. 60a Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio 233
1 Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d’uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all’istituto collettore. 2 Su richiesta del beneficiario, l’istituto collettore converte l’avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell’età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell’istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti. 3 L’istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento. 4 L’articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia. 233 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151). |