presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;
b.
presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati260.
3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.
4 Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.261
258Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6337; FF 2016 61497331).