Legge federale
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Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale
1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze. 2 L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore. |