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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 73Controversie e pretese in materia di responsabilità 290
1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a.
le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP291;
b.
le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2;
c.
le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52;
d.
il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1.292
2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.
3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
292Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
293 Abrogato dall’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).