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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 79Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.305 Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.
2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.306
305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
306 Nuovo testo giusta l’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).