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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 85Commissione federale della previdenza professionale
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.
2 La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della previdenza professionale.