Legge federale
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Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale 234
1 Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi. 2 L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale. 3 L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico. 234 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 al 25 set. 2023 (RU 2020 3845; FF 2020 5631). |