1 Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.
2 Se necessario, l’autorità di vigilanza può:
a.
esigere in qualsiasi momento che l’organo supremo dell’istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;
b.
nel singolo caso, impartire istruzioni all’organo supremo, all’ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale249;
c.
ordinare perizie;
d.
annullare decisioni dell’organo supremo dell’istituto di previdenza;
e.
ordinare esecuzioni d’ufficio;
f.
avvertire, ammonire o revocare l’organo supremo dell’istituto di previdenza o singoli suoi membri;
g.
ordinare l’amministrazione d’ufficio dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale;
h.
nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;
i.
perseguire le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente all’articolo 79.
3 Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.
248 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).