Legge federale
|
Art. 65e Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente 273
1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi. 2 I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
4 Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive. 273 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557). BGE
141 V 597 (9C_826/2014) from 22. September 2015
Regeste: Art. 53b und 53c BVG; Art. 2 Abs. 1 FZG; (Teil-)Liquidation und Fälligkeit der Austrittsleistung. Steht der Anspruch auf eine Austrittsleistung im Zusammenhang mit einem (Teil-)Liquidationstatbestand, so wird sie erst fällig, wenn ein verbindlicher Verteilungsplan resp. eine verbindliche Zuweisung des Fehlbetrags vorliegt (E. 3.2). Davor ist die klageweise Geltendmachung der Austrittsleistung verfrüht (E. 4.4). |