Legge federale
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Art. 71a Obbligo di voto in quanto azionista 282
1 Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare, in merito alle proposte iscritte all’ordine del giorno concernenti i seguenti aspetti, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620–762 del Codice delle obbligazioni283 le cui azioni sono quotate in borsa:
2 Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza. 3 Possono astenersi dal voto se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati. 4 L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che definiscono in modo dettagliato l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto. 282 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |